Mancato adeguamento annuale oneri concessori: vi è colpa grave in capo al dirigente ufficio tecnico

Deve riscontrarsi la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa grave in capo al responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia e SUAP del Comune che non provvede all’adeguamento annuale degli oneri concessori connessi al rilascio dei permessi di costruire: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Toscana, nella sent. n. 48/2025, depositata l’11 aprile 2025.

In ragione del ruolo ricoperto, infatti, il suddetto dirigente non solo ha l’obbligo di garantire l’adeguamento annuale delle tariffe inerenti agli oneri di urbanizzazione e ai contributi sul costo di costruzione, in conformità alle variazioni ISTAT, come imposto dalla normativa vigente, ma deve altresì attivare tempestive misure di recupero del credito.

Secondo i giudici, tanto il mancato adeguamento in parola quanto la prolungata inerzia nel recupero delle somme configurano una condotta omissiva connotata da grave negligenza, che si sostanzia in un’inadempienza rispetto ai doveri istituzionali e agli obblighi normativi, con conseguente pregiudizio per l’ente pubblico.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nelle ipotesi di responsabilità per omessa riscossione di tributi o contributi, il danno erariale si perfeziona con il maturare della prescrizione decennale del credito, poiché è in tale momento che l’ente pubblico perde definitivamente il diritto alla riscossione delle somme dovute (tra le molte: Corte conti, Sez. II App., sent. 27 maggio 2022, n. 242).

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