Spese di registrazione collegate ad un DFB da sentenza esecutiva: le indicazioni della Corte dei conti

Nel caso di debiti fuori bilancio generati da “sentenze esecutive” possono essere considerate ed inserire tutte le spese del giudizio, comprese quelle relative alla registrazione dei provvedimenti in tal sede adottati: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Abruzzo, nella delib. n. 71/2025/PAR, pubblicata il 4 aprile 2025 (in termini, cfr. sez. reg. di contr. Sardegna, delib. n. 2/2009/PAR; sez. reg. di contr. Liguria, delib. n. 77/2019/PAR).

In particolare, nel caso concreto, i giudici hanno ritenuto ammissibile, quale debito fuori bilancio connesso alla sentenza esecutiva, il pagamento delle spese di registrazione a seguito dell’inadempimento della controparte soccombente, ferma restando la necessità di esercitare l’azione di regresso nei confronti di quest’ultima; ed infatti, l’obbligazione alla registrazione deve considerarsi solidale passiva (articolo 57, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

I giudici hanno ribadito, altresì, la necessità che il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente, in senso ampio, da una sentenza esecutiva sia, sempre, preceduto dall’approvazione da parte del Consiglio dell’ente della relativa delibera di riconoscimento.

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