Errato l’accantonamento fondo contenzioso senza una completa ricognizione dei giudizi pendenti

È contrario ai principi contabili quantificare l’accantonamento fondo contenzioso senza una completa ricognizione del contenzioso in essere, provvedendo all’adempimento con spirito meramente prudenziale: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 56/2025/PRSE, depositata l’8 aprile 2025.

Al contrario, secondo i giudici contabili, è essenziale procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall’organo di revisione. La determinazione del fondo rischi contenzioso esige, pertanto, un controllo minuzioso e puntuale del contenzioso ad esso afferente (escludendosi, quindi, un controllo meramente a campione), da effettuarsi con cadenza periodica e costante.

La giurisprudenza contabile ha avuto modo, altresì, di sottolineare che “La quantificazione del fondo per il contenzioso richiede un attento e costante monitoraggio sulle liti, per le quali occorre procedere quanto meno annualmente alla stima del rischio di soccombenza e alla verifica del loro andamento” e che, a tale riguardo, occorre dotarsi “di un’apposita banca dati o, comunque, di un sistema di analisi e di stima delle controversie” (sez. contr. Sicilia, delib. n. 6/2019/SS.RR./PARI).

Deve ritenersi, parimenti, esclusa una quantificazione meramente forfettaria e prudenziale del rischio di soccombenza, anche se parametrata all’andamento storico del contenzioso.

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