In ossequio al principio di attendibilità del bilancio, le previsioni e in generale tutte le valutazioni a contenuto economico-finanziario e patrimoniale, devono essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti (principio dell’attendibilità): è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Veneto, nella delib. n. 70/2025/PRSE, depositata il 31 marzo 2025, dinanzi ad un grado di attendibilità di circa il 45%.
Tale principio non è applicabile solo ai documenti contabili di programmazione e revisione, ma anche al rendiconto e al bilancio d’esercizio, per la redazione dei quali occorre un processo di valutazione. Il principio in argomento si estende ai documenti descrittivi ed accompagnatori.
Un’informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa. L’oggettività degli andamenti storici e dei suddetti parametri di riferimento, ad integrazione di quelli eventualmente previsti dalle norme, consente di effettuare razionali e significative comparazioni nel tempo e nello spazio e, a parità di altre condizioni, di avvicinarsi alla realtà con un maggior grado di approssimazione (cfr. All. 1 al d.lgs. n. 118/2011).