Come previsto dal d.lgs. n. 118/2011, All. 4/2 (paragr. 5.3.1), “Le spese di investimento sono impegnate negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell’investimento, sulla base di un cronoprogramma. Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, l’imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell’investimento è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell’esigibilità della spesa […]. È in ogni caso auspicabile che l’ente richieda sempre un cronoprogramma della spesa di investimento da realizzare”.
La costruzione di un adeguato cronoprogramma di spesa implica, invero, oltre all’individuazione delle risorse finanziarie, la scomposizione del lavoro in fasi e la determinazione dei tempi di realizzazione di ciascuna fase, richiedendo il continuo e costante aggiornamento già a partire dallo studio di fattibilità economico- finanziaria e della progettazione (sez. reg. di contr. Emilia–Romagna, delib. n. 63/2024/PRSE).
Il cronoprogramma ha la precipua finalità di indicare, con sufficiente precisione, gli esercizi in cui l’obbligazione giuridica perfezionata viene a scadere e diventa esigibile; pertanto, la sua assenza ne compromette la fondamentale funzione di programmazione, finalizzata a dare contezza sia dei tempi di realizzazione dell’opera sia di eventuali criticità delle varie fasi di espletamento dei lavori (sez. reg. di contr. Puglia, delib. n. 136/2024/PRSE).
Come sottolineato dalla Sezione delle autonomie con le deliberazioni n. 4 del 17 febbraio 2015 e n. 9 del 18 marzo 2016, l’istituto del fondo pluriennale vincolato costituisce “uno strumento fondamentale per il rafforzamento della funzione programmatoria”, consentendo di formulare previsioni di bilancio congrue e attendibili in grado di orientare le successive fasi di gestione e di rendicontazione e ciò grazie alla reimputazione degli impegni secondo il criterio dell’esigibilità e del principio della competenza finanziaria potenziata.
Nel caso specifico affrontato dai giudici pugliesi, è stato ritenuto insufficiente, quale possibile sostituto dei cronoprogrammi, un mero elenco di residui passivi reimputati all’esercizio immediatamente successivo.
La Corte ha anche evidenziato che il fondo pluriennale vincolato, per le caratteristiche che lo connotano, non può avere una proiezione meramente annuale, in quanto finalizzato a garantire la copertura delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi (Corte Costituzionale, sent. n. 247 del 2017, punto 9.1. del Considerato in diritto): ciò significa che limitare l’orizzonte previsionale ad una sola annualità rappresenta un’anomalia e denota una difficoltà nella propria capacità programmatoria, con tutta probabilità riconducibile all’assenza di idonei e aggiornati cronoprogrammi dei pagamenti.