In sede di pubblicazione dei chiarimenti l’amministrazione aggiudicatrice non deve rivelare il nominativo dell’operatore economico che ha formulato la richiesta di chiarimenti, e questo sia per non svelare l’identità dell’operatore economico sia per non consentire agli altri operatori di poter intuire, in base al tenore della richiesta, in che modo sarà articolata l’offerta tecnica o, in qualche caso, anche quella economica di quel concorrente: è quanto affermato dal TAR Marche, sez. I, nella sent. 28 marzo 2025, n. 227.
Il principio dell’anonimato dei concorrenti, a presidio del quale sono poste anche sanzioni penali, costituisce uno dei pilastri delle procedure ad evidenza pubblica, essendo noto che in tanto possono essere conclusi accordi collusivi fra gli operatori interessati in quanto ciascuno di essi conosca in anticipo l’identità degli altri; l’anonimato, perciò, va garantito anche, se non soprattutto, nella fase che precede la formulazione delle offerte.