La mancanza di coerenza tra la stima del rischio, il calcolo del fondo e l’effettivo accantonamento operato evidenzia una significativa debolezza nel processo di valutazione e gestione del rischio contenzioso da parte dell’ente: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Puglia, nella delib. n. 46/2025/PRSP, depositata il 27 marzo 2025 (nel caso specifico, a fronte di un rischio di soccombenza complessivamente stimato in € 1.452.995,69, l’ente aveva fornito un calcolo del fondo pari a € 625.691,86; tale importo, a sua volta, non corrispondeva all’effettivo accantonamento operato in sede di rendiconto, quantificato in € 1.100.000).
Tale circostanza, secondo i giudici, comporta che l’accantonamento al fondo contenzioso operato dall’ente non possa considerarsi conforme al principio contabile applicato 4.2 ma sottostimato, con possibile occultamento di disavanzo e potenziali rischi per gli equilibri strutturali del bilancio.
La presenza di un fondo contenzioso sottostimato, inoltre, costituisce una grave irregolarità contabile che richiede un tempestivo intervento correttivo, attraverso la rideterminazione del fondo in maniera congrua rispetto ai contenziosi pendenti.