Ai fini della corretta contabilizzazione del FPV di parte capitale è necessaria l’adozione di un cronoprogramma di spesa dei pagamenti, il quale presuppone, oltre all’individuazione delle risorse finanziarie, la scomposizione del lavoro in fasi e la determinazione dei tempi di realizzazione di ciascuna fase e richiede il continuo e costante aggiornamento: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Puglia, nella delib. n. 46/2025/PRSP, depositata il 27 marzo 2025.
Il cronoprogramma dei pagamenti, come noto, ha la precipua finalità di indicare, con sufficiente precisione, gli esercizi in cui l’obbligazione giuridica perfezionata viene a scadere e diventa esigibile. Pertanto, la sua assenza ne compromette la fondamentale funzione di programmazione, finalizzata a dare contezza sia dei tempi di realizzazione dell’opera sia di eventuali criticità che dovessero emergere nel corso delle varie fasi di espletamento dei lavori.
Come sottolineato dalla Sezione delle Autonomie con le deliberazioni n. 4 del 17 febbraio 2015 e n. 9 del 18 marzo 2016, l’istituto del fondo pluriennale vincolato costituisce “uno strumento fondamentale per il rafforzamento della funzione programmatoria”, in quanto consente di formulare previsioni di bilancio congrue e attendibili in grado di orientare le successive fasi di gestione e di rendicontazione e ciò grazie alla reimputazione degli impegni secondo il criterio dell’esigibilità e del
principio della competenza finanziaria potenziata.
La ratio sottesa all’istituto, all’evidenza, è quella di rendere visibile la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e il loro effettivo impiego, mettendo in correlazione entrate di competenza di natura vincolata, già accertate ed esigibili, con spese impegnate nel medesimo esercizio in cui è stato effettuato l’accertamento, ma imputate ad esercizi successivi rispetto a quello in cui è stata accertata l’entrata (di contro, le entrate vincolate destinate alla copertura di spese non ancora impegnate per l’assenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate sono rappresentate contabilmente nella quota vincolata del risultato di amministrazione).
Giova richiamare, sul punto, quanto previsto dal d.lgs. n. 118/2011 (all. 4/2, § 5.3.1): “Le spese di investimento sono impegnate negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell’investimento, sulla base di un cronoprogramma. Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, l’imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell’investimento è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell’esigibilità della spesa […]. È in ogni caso auspicabile che l’ente richieda sempre un cronoprogramma della spesa di investimento da realizzare”.