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Assunzioni categorie protette possibili anche in assenza di rendiconto approvato nei termini

Le spese sostenute per l’assunzione di soggetti rientranti nelle categorie protette, in quanto non comprimibili, appaiono connotate da specialità e precettività e in virtù della loro natura obbligatoria restano escluse dall’applicazione dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa sul contenimento della spesa pubblica, operanti viceversa in ambiti di spesa caratterizzati da discrezionalità amministrativa: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Puglia, nella delib. n. 46/2025/PRSP, depositata il 27 marzo 2025 (in termini, cfr. sez. reg. di contr. Sicilia, delib. n. 40/PAR/2014; sez. reg. di contr. Piemonte, delib. n. 15/PAR/2013; sez. reg. di contr. Umbria, delib. n. 136/PAR/2013).

Nel caso specifico affrontato dai giudici contabili pugliesi, il Comune aveva provveduto all’assunzione di due unità di personale appartenenti alle categorie protette ex Legge n. 407/1998 (part time al 50%) avvenuta in data antecedente all’approvazione del rendiconto: tale procedura è stata ritenuta conforme al quadro normativo vigente, sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale delle sezioni regionali di controllo, le quali hanno reiteratamente affermato che, nell’ambito del rapporto tra la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le categorie protette e le disposizioni finalizzate al contenimento della spesa pubblica, debba riconoscersi la prevalenza delle prime sulle seconde.

In particolare, la giurisprudenza contabile ha statuito che i rapporti tra la normativa che prevede le c.d. assunzioni obbligatorie per le categorie protette, da un lato, e le norme finalizzate al contenimento della spesa pubblica ed al risanamento dei bilanci delle amministrazioni pubbliche promulgate negli ultimi anni, dall’altro, ancorché non debbano ritenersi incompatibili o inconciliabili, devono, comunque, risolversi nel senso della prevalenza delle disposizioni che impongono obblighi assunzionali di soggetti appartenenti alle categorie protette, nei limiti della copertura della c.d. quota d’obbligo, sulle previsioni che pongono vincoli e divieti di assunzione, in ragione della singolarità della legislazione relativa alle assunzioni obbligatorie, dettata per la tutela di diritti costituzionalmente rilevanti e resa particolarmente stringente dall’espressa previsione di misure sanzionatorie ex art. 15, comma 3, della Legge n. 68/1999 (sez. reg. di contr. Sicilia, delib. n. 40/2014/PAR).