Ammissibile l’accesso documentale nei confronti della concessionaria per le entrate degli enti locali

È illegittimo il diniego, da parte della concessionaria per le entrate degli enti locali, ad un’istanza di accesso documentale, ai sensi degli artt. 22 e seguenti legge n. 241/1990 e del D.P.R. n. 184/2006, volta a prendere visione ed estrarre copia, in carta libera, di un avviso di intimazione di pagamento, del sollecito e delle corrispondenti relate di notificazione, ivi comprese le comunicazioni di avvenuta notifica e le comunicazioni di avvenuto deposito, nonché di qualsivoglia atto interruttivo dell’eventuale prescrizione, emessi relativamente all’atto indicato.

Ed infatti, il richiedente ha un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere alla predetta documentazione, al fine di far accertare e dichiarare la nullità e l’inefficacia delle pretese creditorie della società.

Ai sensi e per gli effetti della disciplina dettata dagli artt. 22, 23, 24 e 25 della legge n. 241/1990, viene riconosciuto il diritto di accedere ai documenti detenuti da una pubblica Amministrazione (ivi compresa una società concessionaria per le entrate degli enti locali) ai soggetti che siano portatori di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesta l’ostensione.

Ai fini della legittimazione all’esercizio del potere di accesso, pertanto, ciò che rileva è la strumentalità dell’azione ostensiva rispetto alla tutela della situazione giuridica che involge il richiedente e per la difesa della quale questi ha esercitato il diritto di accesso. Affinché venga a determinarsi la sussistenza della surriferita condizione, è necessario che gli atti oggetto dell’accesso possano potenzialmente produrre effetti diretti o indiretti nei confronti del soggetto che avanzi istanza ostensiva.

Richiamando, in tal senso, l’orientamento pretorio formatosi in subiecta materia, il diritto di accesso è riconosciuto in capo a «chiunque possa dimostrare che il provvedimento o gli atti endoprocedimentali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica» (cfr.: Cons. Stato, Sez. V, 30.08.2013, n. 4321; Cons. Stato, Sez. IV, 06.08.2014, n. 4209).

È proprio la qualifica giuridica del richiedete di “parte” all’interno del procedimento amministrativo ad assurgere, ex se, a condizione sufficiente a legittimarne la domanda ostensiva rivolta nei confronti del concessionario.

TAR Lazio, Latina, sez. II, sent. n. 245/2025

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