La mancata chiusura dell’anticipazione di tesoreria a fine esercizio è una grave irregolarità contabile

Come ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Sardegna, nella delib. n. 59/2025/PRSE, depositata il 24 marzo 2025, costituisce grave irregolarità contabile la sussistenza di un debito da anticipazione di tesoreria alla chiusura dell’esercizio finanziario posto che, come chiarito dal paragrafo 3.26 del principio contabile allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, le anticipazioni di cassa non costituiscono debito dell’ente e devono essere restituite entro il medesimo esercizio finanziario nel quale sono state concesse.

Il ricorso all’istituto in esame è stato da sempre oggetto di particolare attenzione da parte del giudice contabile (ex multis: deliberazione n. 32/2021/PRSP della sezione regionale controllo della Lombardia; deliberazione n. 207/2022/PRSP della Sezione regionale di Controllo della Sicilia), quale campanello d’allarme di una effettiva difficoltà dell’Ente nel far fronte, con risorse proprie, alle obbligazioni assunte.

I giudici contabili hanno rammentato il carattere eccezionale legato all’anticipazione di tesoreria, quale forma di finanziamento a breve termine, a cui l’Ente deve ricorre esclusivamente per far fronte ai soli momentanei problemi di liquidità; pertanto, il reiterato ricorso ad anticipazioni di tesoreria (anche nelle ipotesi in cui non sia superato il limite previsto dall’art. 222 del TUEL), potrebbe tradursi in un fisiologico nonché ordinario mezzo per il pagamento delle spese di funzionamento, tale da generare squilibri nella gestione finanziaria; in tal modo l’Ente occulterebbe forme di finanziamento a medio o lungo termine, con conseguente elusione dell’art. 119 Cost. (che consente di ricorrere ad indebitamento per finanziare le sole spese di investimento).

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