I caratteri che devono ricoprire le spese di rappresentanza

Come ribadito dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Liguria, nella sent. n. 26/2025, depositata il 25 marzo 2025, le spese di rappresentanza, sotto il profilo finalistico, hanno come obiettivo il miglioramento dell’immagine dell’ente o della percezione che il pubblico ha verso il soggetto che le effettua.

In questa prospettiva, le spese di rappresentanza:

  • si configurano essenzialmente finalizzate ad accrescere il prestigio e la reputazione della singola P.A. verso l’esterno;
  • devono assolvere il preciso scopo di consentire all’ente di intrattenere rapporti istituzionali e di manifestarsi all’esterno in modo confacente ai propri fini pubblici.

Tali spese, perciò, devono rivestire:

  • il carattere dell’inerenza, ossia essere strettamente connesse con il fine di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio dell’ente medesimo;
  • il crisma dell’ufficialità, nel senso che esse finanziano manifestazioni della P.A. idonee ad attrarre l’attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell’attività;
  • l’attributo dell’eccezionalità.

Secondo i giudici contabili, i predetti caratteri di inerenza, ufficialità ed eccezionalità sono in linea di principio esclusi rispetto alle spese sostenute per l’acquisto di generi alimentari in occasione di riunioni ed incontri in senso lato conviviali, nonché per gli acquisti di omaggi a favore di terzi; conseguentemente, i giudici hanno escluso la natura di spese di rappresentanza nei seguenti casi:

  • cena dei membri della commissione edilizia,
  • rinfresco ai dipendenti dell’Ente in occasione del Natale,
  • cuscino per defunto,
  • cena Protezione Civile.
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