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Il visto di contabilità accerta solo la copertura in bilancio dell’atto e non la legittimità di quest’ultimo

Come ribadito dalla Corte dei conti, sez. I giurisd. d’Appello, nella sent. n. 43/2025, depositata il 24 marzo 2025, l’apposizione, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, n. 4, TUEL), non implichi altra verifica che quella relativa all’accertamento della necessaria copertura di bilancio dell’atto emanato e della esatta imputazione di spesa (in termini, cfr.: sez. I giurisd. d’App., sent. n. 256 del 25.6.2018; sent. n. 352 del 20.9.2018, sent. 454 del 17.12.2018; sent. n. 64 del 5.4.2019: sent. n. 276/2019 del 10.12.2019).

In altri termini, l’interessato, con l’apposizione di un mero visto di regolarità contabile su atti deliberati da altri soggetti, attesta, a valle, la sola copertura finanziaria della spesa ma non anche, a monte, la validità e la legittimità degli atti da vistare, che spetta ai responsabili del settore attestare.

Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto esente da responsabilità il dipendente non apicale dell’ufficio ragioneria che aveva apposto il visto contabile su un illegittimo provvedimento di concessione di un assegno ad personam ad un dipendente.