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Mancata compilazione di un allegato dell’offerta economica: niente soccorso istruttorio

Come è noto, in materia di appalti, il principio di autoresponsabilità implica che ogni concorrente sopporti le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della propria documentazione, in particolar modo quando si tratta di gare gestite in forma telematica, la cui partecipazione comporta la necessità di adempiere, con scrupolo e diligenza, alle prescrizioni di bando, del disciplinare e delle relative norme tecniche (ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, sent. 11 novembre 2021, n. 7507; TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent. 16 febbraio 2022, n. 1042; TAR Lazio, Roma, sez. II, sent. 16 dicembre 2021, n. 13081).

Conseguentemente, come affermato dal TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, nella sent. 19 marzo 2025, n. 271, il concorrente che non compila un allegato dell’offerta economica non può dolersi dell’esclusione dalla gara né della mancata attivazione del soccorso istruttorio.

Ed infatti, l’art. 101 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) prevede, al comma 1, la possibilità di assegnare un termine per integrare la documentazione di ogni elemento mancante “con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica”, ovvero di sanare omissioni, inesattezze o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara “con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica”; il successivo comma 3 prevede che la stazione appaltante possa sempre richiedere “chiarimenti” sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato, ma non consente di integrare l’offerta economica che risulti incompleta in alcuna delle sue parti.

A tale proposito, la giurisprudenza, in relazione alle diverse forme di soccorso istruttorio che è possibile configurare, ha sempre evidenziato, sia in relazione alla normativa precedente che a quella attualmente in vigore, che resta fermo il divieto di apportare qualunque modifica al contenuto dell’offerta tecnica e/o economica (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 31 luglio 2024, n. 6875; sez. IV, sent. 1° marzo 2024, n. 2042; sez. V, sent. 16 agosto 2022, n. 7145; sez. III, sent. 19 agosto 2020, n. 5144).

Nel caso in esame, l’operatore avrebbe dovuto compilare integralmente l’allegato all’offerta economica, essendo tale documento un componente dell’offerta medesima: tuttavia, ove ciò fosse stato consentito tramite soccorso istruttorio, ci sarebbe stata la violazione del principio di non modificabilità del contenuto dell’offerta economico e/o tecnica; conseguentemente, è stato ritenuto corretto l’operato della stazione appaltante che non ha ritenuto applicabile il soccorso istruttorio.