Come è noto, il secondo periodo del comma 1 dell’art. 188 del TUEL (d.lgs. n. 267/2000) dispone che “Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all’adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.”
Sul punto, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la delib. n. 30/2016/QMIG, aveva interpretato l’art. 188 nel senso che la circostanza che gli esercizi compresi nel bilancio di previsione superassero la consiliatura e coincidessero con il periodo di mandato elettivo di una nuova amministrazione non costituiva impedimento giuridico-contabile all’adozione del ripiano pluriennale.
Tuttavia, come ricordato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Abruzzo, nella delib. n. 51/2025/PRSP, depositata il 17 marzo 2025, il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 7 settembre 2020 ha modificato, tra gli altri, il punto 9.2.24 dell’Allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, espressamente specificando che, ove la consiliatura dovesse avere scadenza precedente rispetto agli esercizi compresi nel bilancio di previsione, il disavanzo deve essere recuperato entro il più breve termine della consiliatura, ritenendo che, ai fini del ripiano del disavanzo di amministrazione “il vincolo della durata residua della consiliatura prevalga sul limite massimo della programmazione triennale del bilancio di previsione solo se inferiore a quest’ultimo”.