Esclusione dal FCDE delle entrate accertate per cassa: il warning della Corte dei conti

L’accertamento per cassa, implicante la coincidenza tra accertamento e riscossione, appare a prima vista incompatibile con la formazione di residui attivi al termine dell’esercizio, tenuto conto che il residuo, per sua natura, postula uno iato temporale tra accertamento e riscossione; da ciò consegue che, mentre l’esclusione delle entrate accertate per cassa dal calcolo degli accantonamenti al FCDE risulta più agevolmente configurabile in sede di bilancio di previsione (esclusione che troverebbe la sua ratio nell’assenza della necessità di svalutare preventivamente entrate destinate ad essere  accertate solo al momento e per effetto della riscossione), meno immediata appare la comprensione dell’ambito operativo della suddetta esclusione in sede di rendiconto.

Al riguardo, viene in rilievo il paragrafo 3.7.5 dei principi contabili (richiamato dal par. 3.3.), ai sensi del quale “le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto”. Trattasi – a ben vedere – di un’ipotesi di “accertamento per cassa” in cui vi è una coincidenza solo tendenziale tra momento dell’accertamento e momento della riscossione, ipotesi delineata dal legislatore nella consapevolezza che “per tali tributi, risulta fisiologico, in ragione delle scadenze previste dalla legge per l’adempimento del contribuente, che una parte del gettito di competenza di un esercizio sia riscosso nei primi mesi dell’esercizio successivo. Si prevede, allora, che dette riscossioni siano considerate, ai fini dell’accertamento, con imputazione all’esercizio precedente, pur già concluso” (cfr. Corte dei conti, sez. reg. di contr. Piemonte, delib. n. 168/2024/PRSE).

Come ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Marche, nella delib. n. 41/2025/PRSE, depositata il 17 dicembre 2025, l’imputazione dell’entrata – “accertata per cassa” – all’esercizio già concluso implica la formazione, al 31.12 dell’esercizio medesimo, di un residuo “meramente contabile” (trattandosi di credito invero già incassato) e non già effettivo (inteso quale entrata accertata, ma non ancora incassata), risultando pertanto congruo non tenerne conto ai fini del calcolo del FCDE, stante l’assenza di un qualsivoglia rischio di esigibilità di tale posta.

Consegue da ciò che, nel caso di entrate tributarie accertate per cassa, l’esclusione dal calcolo del FCDE può dirsi legittima, ai sensi dei par. 3.3. e 3.5.7. dei principi contabili, unicamente con riferimento agli eventuali residui di competenza dell’esercizio oggetto di rendiconto ed effettivamente riscossi entro l’approvazione del medesimo e, comunque, entro il termine previsto dalla legge per la sua approvazione (cfr. sez. reg. di contr. Piemonte, delib. n. 168/2024/PRSE).

Diversamente, anche per i tributi normalmente riscossi in regime di autoliquidazione, devono essere considerati ai fini degli accantonamenti al FCDE, difettando le condizioni dell’accertamento per cassa di cui al par. 3.7.5., tutti i residui diversi da quelli sopra indicati, e dunque:

  1. tutti i residui relativi a tributi oggetto di accertamento mediante provvedimento formale dell’Amministrazione (ad es. avviso di accertamento, avviso di liquidazione o altro atto);
  2. tutti i residui inerenti ad esercizi pregressi rispetto a quello oggetto di rendiconto;
  3. in ogni caso, tutti i residui che, sebbene di competenza dell’esercizio oggetto di rendiconto, non risultino effettivamente incassati alla data della sua approvazione e comunque entro il termine previsto dalla legge per la stessa (sez. reg. di contr. Piemonte, delib. n. 168/2024/PRSE).
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