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Determinazione del fondo contenzioso da accantonare: alcuni errori da evitare

È errato determinare l’importo del fondo contenzioso da accantonare basandosi sui compensi per l’affidamento della difesa dell’ente a legali esterni (da considerarsi, tutt’al più, ai fini della valorizzazione del FPV di parte corrente) e non già agli oneri da sostenersi in caso di soccombenza in giudizio: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 39/2025/PRSE, depositata il 13 marzo 2025.

Parimenti, secondo i giudici contabili, è errato quantificare detto fondo ex post, avendo cioè riguardo ai pagamenti effettuati in relazione a controversie già concluse; al contrario, detta quantificazione deve effettuarsi ex ante rispetto alla conclusione del giudizio, avendo riguardo proprio alla valutazione, per ogni giudizio, della probabilità di soccombenza, con conseguente individuazione del relativo onere da sostenersi in caso di perdita.

È stato, altresì, ricordato che la determinazione del fondo rischi contenzioso:

  • esige un controllo minuzioso e puntuale del contenzioso pendente ad esso afferente (escludendosi, quindi, un controllo meramente a campione), da effettuarsi con cadenza periodica e costante;
  • richiede un attento e costante monitoraggio sulle liti, per le quali occorre procedere quanto meno annualmente alla stima del rischio di soccombenza e alla verifica del loro andamento” e che, a tale riguardo, occorre dotarsi di un’apposita banca dati o, comunque, di un sistema di analisi e di stima delle controversie;
  • esclude una quantificazione meramente forfettaria e prudenziale del rischio di soccombenza;
  • richiede inderogabilmente un’analisi specifica delle singole poste e partite;
  • richiede di tenere conto di tutte le voci che compongono la domanda giudiziale (danno emergente e lucro cessante ex art. 1223 c.c., danno curricolare, interessi, rivalutazione, etc.) così da effettuare un’analisi quanto più possibile accurata per assicurare un accantonamento corrispondente alle reali esigenze dell’ente (cfr. sez. reg. di contr. Lombardia, delib. n. 95/2022/PAR).

In proposito, mette conto precisare che secondo la giurisprudenza contabile, in assenza di parametri normativamente determinati (il richiamato principio contabile 5.2., lettera h) non indica, infatti, i criteri per valutare “le significative probabilità di soccombere”), possono a tal fine soccorrere gli standard internazionali in tema di contabilità (IAS 37 e OIC 31), con conseguente classificazione delle passività potenziali da contenzioso secondo i gradi del certo, del probabile, del possibile, e del remoto:

  • il debito certo (indice di rischio 100%) è l’evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;
  • la passività “probabile” (indice di rischio superiore al 51%) è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui sia stato formulato un giudizio di soccombenza di grande rilevanza, ed impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno alla suddetta percentuale (cfr. documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l’evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
  • la passività “possibile” (indice di rischio tra il 10% ed il 49%) è quella in relazione alla quale il fatto che l’evento si verifichi è inferiore al probabile (cfr. documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37);
  • la passività da evento “remoto” (indice di rischio inferiore al 10%), non prevede, infine, alcun accantonamento.

È stato, altresì, precisato che: “In base alle prassi aziendalistiche affermatesi in materia, ove l’amministrazione giudichi come “remoto” il rischio di soccombenza, non sorge l’obbligo di effettuare alcun accantonamento; ove invece il rischio di perdita della lite sia valutato come tecnicamente “possibile”, all’ente è rimessa la costituzione del fondo in misura oscillante tra il 10% e il 50% del valore della domanda giudiziale e relativi accessori di legge; infine laddove l’accoglimento dell’avversa domanda appaia, ex ante e allo stato dell’arte, “probabile”, la prudenza richiede di accantonare una somma anche maggiore del 50% del valore della causa e, in caso di ammontare particolarmente elevato, il principio contabile consente lo stanziamento delle relative risorse su un orizzonte temporale di tre anni al massimo” (cfr. sez. reg. di contr. Piemonte, delibere nn. 16/2022/SRCPIE/PRSE e 134/2022/SRCPIE/PRSE).