Il servizio di illuminazione votiva rientra nell’ambito dei servi pubblici locali a rilevanza economica

Come ribadito dal TAR Lazio, Latina, sez. I, nella sent. 11 marzo 2025, n. 192, il servizio di illuminazione votiva rientra nell’ambito dei servizi pubblici locali a rilevanza economica (cfr., in tal senso, ex multis: Consiglio di Stato, sez. V, sent. 11 agosto 2010, n. 5620; TAR Campania, Napoli, sez. I, sent. 3 febbraio 2015, n. 809).

L’art. 42, comma 2, lett. e), del TUEL (d.lgs. n. 267/2000) attribuisce espressamente al Consiglio Comunale la competenza ad adottare le delibere in materia di “organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione”.

La norma riserva, dunque, al Consiglio la scelta del modello di gestione del servizio pubblico locale.

La Giunta non può, pertanto, sostituirsi al Consiglio nella scelta del modello organizzativo con cui gestire il servizio pubblico locale; nel caso specifico, la Giunta, preso atto dell’intervenuta risoluzione del contratto, aveva deliberato che nelle more dell’esperimento della nuova gara d’appalto il servizio afferente l’allaccio e la manutenzione dell’illuminazione votiva sarebbe stato gestito direttamente dalle maestranze comunali, tramite il loro responsabile. Tale scelta, secondo i giudici, era viziata per incompetenza.

 

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