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Ripiano disavanzo da omessa contabilizzazione del FAL: il warning della Corte dei conti

Come è noto, il comma 1-bis dell’art. 52 del D.L. n. 73 del 2021 prevede un arco temporale massimo di 10 anni per il recupero del disavanzo “derivante dal riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, … sterilizzate nel fondo anticipazione di liquidità, distinto dal fondo crediti di dubbia esigibilità” (cfr. sez. reg. di contr. Piemonte, delib. n. 134/2021/SRCPIE/PRSE).

Conseguentemente, come evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 35/2025/PRSP, depositata il 6 marzo 2025, nel caso di disavanzo derivante dalla “mera” omessa contabilizzazione del fondo anticipazioni di liquidità, emersa in sede di approvazione del rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2021, da parte di un Comune che non aveva utilizzato la sterilizzazione fra FAL e FCDE, ai fini del suo recupero non può trovare applicazione la norma contenuta nel citato comma 1-bis dell’art. 52 del D.L. n. 73 del 2021.

Il ripiano del disavanzo de quo deve, invece, essere disposto ai sensi dell’art. 188 TUEL, a norma del quale l’accertamento di un disavanzo di amministrazione deve essere “immediatamente applicato all’esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto […] Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all’adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio” (cfr. anche art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 20114 e paragrafo 9.2.215 dell’Allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo).

Come ribadito, infatti, dalla Corte costituzionale “la regola fisiologica del rientro dal disavanzo è quella del rientro annuale, al massimo triennale e comunque non superiore allo scadere del mandato elettorale (art. 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e art. 188 del d.lgs. n. 267 del 2000)” (cfr. Corte Cost., sentenze nn. 115 del 2020 e 235 del 2021).