Costi ulteriori TARI generati in un esercizio: le indicazioni della giurisprudenza
La tassa sui rifiuti (TARI) deve fornire la copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, comprendente lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il recupero, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.
L’art. 1, comma 650, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, chiarisce che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria, per cui, come evidenziato dal TAR Lazio, Latina, sez. II, nella sent. 7 marzo 2025, n. 171, ogni tariffa annuale non può nascere gravata da ulteriori oneri (estranei all’esercizio di competenza).
Secondo la giurisprudenza, “La tassa per i rifiuti ha come presupposto il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; il tributo è dovuto per ogni anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria; la tariffa è stabilita dai comuni ed è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte; il periodo d’imposta può essere definito, in accordo con la dottrina più autorevole, il segmento temporale in cui isolare, ai fini della imposizione periodica, il continuo dell’attività produttiva di reddito imponibile o di altro presupposto ritenuto espressione della capacità contributiva; il periodo d’imposta è perciò una delimitazione, in funzione del tempo, del presupposto d’imposta (o del presupposto della tassa, come nel caso della Tari: cfr. art. 62 del d.lg. n. 507 del 1993) assunto quale elemento rappresentativo della capacità contributiva del soggetto passivo; la conseguenza è che ad ogni periodo di imposta corrisponde, di regola, una obbligazione tributaria autonoma, il cui oggetto deve essere determinato con riguardo ai fatti e alle situazioni che si verificano in detto periodo” (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 3 gennaio 2024, n. 91).
Di conseguenza, secondo i giudici partenopei, se in un determinato esercizio si creano costi ulteriori per revisione prezzi, non è possibile “caricare” tale sopravvenienza passiva nel piano TARI di un altro esercizio e, in mancanza di una norma specifica, non possono che essere posti a carico della fiscalità generale come onere straordinario di bilancio, da gestire mediante una diversa modulazione in bilancio delle risorse disponibili.
Solo se le risorse disponibili non sono sufficienti l’Amministrazione può ricorrere all’indebitamento con le modalità prescritte dal TUEL, le quali però non contemplano la possibilità di ricorrere all’incremento della tariffa di un servizio per coprire un debito fuori bilancio, in quanto la tariffa deve limitarsi a coprire il costo della gestione per l’esercizio di competenza.