Segretario rogante che non trascrive l’atto: è colpa grave
In capo al segretario comunale rogante l’atto in forma pubblico-amministrativa incombono gli stessi obblighi che gravano sul notaio che stipula una compravendita, ovvero effettuare le volture catastali e la trascrizione dell’atto nei registri immobiliari; recita, infatti, l’art. 2671 c.c. che «Il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l’atto soggetto a trascrizione ha l’obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile, ed è tenuto al risarcimento dei danni in caso di ritardo, salva l’applicazione delle pene pecuniarie previste dalle leggi speciali, se lascia trascorrere trenta giorni dalla data dell’atto ricevuto o autenticato. Rimangono ferme le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono a carico di altre persone l’obbligo di richiedere la trascrizione di determinati atti e le relative sanzioni».
Come affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Basilicata, nella sent. 10/2025, depositata il 6 marzo 2025, il predetto articolo fonda, invece, il cristallino obbligo di servizio del segretario comunale che avrebbe dovuto provvedere a quanto allo stesso richiesto nel più breve tempo possibile e che, inspiegabilmente, non ha fornito alcuna motivazione di tale clamorosa omissione.
In punto di elemento soggettivo risulta indubitabile che la condotta del segretario comunale sia connotata da colpa grave, avendo con inescusabile trascuratezza e negligenza omesso di trascrivere l’atto da lui stesso rogato; si è trattato, all’evidenza, di violazioni macroscopiche, con dispregio dei doveri inerenti al proprio ufficio e delle regole di buona amministrazione.