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L’inventario è necessario per l’elaborazione della situazione patrimoniale con modalità semplificate

Ai fini dell’elaborazione della situazione patrimoniale con modalità semplificate, ai sensi dell’art. 232, comma 2, del TUEL (d.lgs. n. 267/2000), è necessario che l’inventario risulti aggiornato, poiché, in caso contrario, detta situazione patrimoniale non costituisce una rappresentazione veritiera della situazione patrimoniale dell’ente: è quanto ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 35/2025/PRSP, depositata il 6 marzo 2025.

Nel caso specifico, il revisore aveva segnalato il mancato aggiornamento dell’inventario per carenza di personale, raccomandando all’Ente di “provvedere ad un’operazione di ricognizione e aggiornamento puntuale e completo dell’inventario”.

I giudici contabili, da parte loro:

  • hanno evidenziato anche il ritardo circa l’attività in discorso, visto che, a fronte di un atto di indirizzo del 2018 e conseguente determina di individuazione di un operatore economico specializzato, a distanza di circa cinque anni il lavoro non era stato completato a causa delle “difficoltà riscontrate nella ricognizione di tutti i beni immobili di proprietà e nella loro successiva valorizzazione”;
  • hanno sollecitato l’aggiornamento dell’inventario.