1

Cartella di pagamento notificata prima della scadenza del termine della procedura di gara

Se il concorrente riceve la notifica della cartella di pagamento prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, deve informare la stazione appaltante, attraverso indicazione apposita da inserire nel DGUE, della pendenza fiscale, anche se non ancora definitivamente accertata: è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 25 febbraio 2025, n. 1628.

I giudici hanno rammentato che l’art. 5 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) ha stabilito che “1. Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e tutela dell’affidamento”. Si tratta di una scelta legislativa finalizzata a voler configurare un rapporto di tipo orizzontale tra cittadini e P.A. che, se genera in capo alla seconda doveri di protezione o, secondo taluni, obblighi correlati a diritti soggettivi, parimenti comporta anche una più marcata responsabilizzazione dei primi.

La portata del principio nell’ambito della contrattazione pubblica si esprime in tutti gli obblighi per l’impresa di portare a conoscenza dell’amministrazione i fatti rilevanti ai fini della valutazione da parte della stazione appaltante e anche nell’obbligo di quest’ultima di informarsi per una completa valutazione dell’affidabilità dell’operatore economico.

L’operatore economico reticente, oltre a violare i doveri di correttezza e buona fede cui è vincolato, arreca un oggettivo intralcio allo svolgimento della procedura, che deve essere tenuto in debita considerazione.

Oggetto dell’obbligo dichiarativo è qualunque fatto suscettibile di essere qualificato come grave illecito professionale, sì da permettere alla stazione appaltante di valutare se il comportamento pregresso assuma una qualificazione oggettiva in grado di incrinare l’affidabilità e l’integrità dell’operatore nei rapporti con l’amministrazione, mettendo il fatto così qualificato in relazione con il contratto oggetto di affidamento, così da poter declinare in termini relativi e concreti la nozione di inaffidabilità e l’assenza d’integrità, ai fini della specifica procedura di gara interessata.

Secondo i giudici, la riferita condotta del concorrente non presentava elementi di conformità al canone di buona fede appena richiamato e l’omissione dichiarativa aveva assunto un peso specifico nella decisione dell’amministrazione di escludere dalla gara l’operatore economico.