Come ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lombardia, nella delib. n. 36/2025/PRSE, depositata il 5 marzo 2025, nel caso di contributi a rendicontazione, occorre distinguere a seconda che entrambe le amministrazioni (erogante e beneficiaria) adottino o meno i principi della competenza finanziaria potenziata. In quest’ultimo caso, l’amministrazione beneficiaria accerta l’entrata con imputazione ai medesimi esercizi in cui l’amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni (con imputazione agli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte dell’ente beneficiario – cronoprogramma).
Qualora nel corso della gestione l’attuazione della spesa registri un andamento differente rispetto a quello previsto, l’Ente beneficiario provvede a dare tempestiva comunicazione all’Ente erogante in occasione delle rendicontazioni, aggiornando il cronoprogramma della spesa. A seguito di tali aggiornamenti, entrambi gli enti provvedono alle necessarie variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione e alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi in cui le entrate e le spese sono esigibili (cfr. SRCER/110/2023/PRSE).
Diversamente, ossia “iscrivendo in entrata i contributi a rendicontazione prima del verificarsi della condizione legittimante il maturare del credito nei confronti del soggetto erogante – l’ente andrebbe a sovrastimare le entrate relative all’esercizio in cui esse vengono in tal modo anticipatamente imputate, con conseguente rischio per i complessi equilibri del bilancio attraverso una dilatazione della capacità di spesa” (ancora, SRCOERO/110/2023/PRSE e 144/2022/PRSE).
Nel caso di trasferimenti erogati “a rendicontazione” da soggetti che non adottano il principio della competenza finanziaria potenziata, l’ente beneficiario accerta l’entrata a seguito della formale deliberazione dell’ente erogante di erogazione del contributo a proprio favore. In particolare, l’entrata è imputata agli esercizi in cui il beneficiario prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del cronoprogramma), in quanto il contributo è esigibile solo a seguito della realizzazione della spesa.