L’utilizzo di anticipazioni di tesoreria, legittimato entro presupposti e limiti predeterminati dall’art. 222 del TUEL (d.lgs. n. 267/2000), è stato oggetto di numerose pronunce (cfr., da ultimo, Corte dei conti, sez. reg. di contr. Veneto, delib. n. 41/2025/PRSE, depositata il 28 febbraio 2025, le quali hanno stabilito come il ricorso costante e consistente a detto istituto costituisca sintomo di una crescente difficoltà economico-finanziaria dell’ente suscettibile di impatto negativo sull’equilibrio di bilancio nel momento in cui cessa di adempiere alla propria fisiologica funzione di strumento di gestione di sporadici disallineamenti fra entrate e spese e inizia, invece, ad essere utilizzata in modo continuativo nel corso dell’esercizio, per importi sempre crescenti e con difficoltà di integrale restituzione al termine dello stesso.
Quest’ultima evenienza costituisce, infatti, il più importante sintomo della trasformazione dell’anticipazione di tesoreria da strumento di gestione della liquidità a strumento improprio di finanziamento dell’ente: se l’anticipazione utilizzata non viene integralmente restituita, l’ente riceve, nella sostanza, un finanziamento dal tesoriere, in contrasto con le norme che regolano l’indebitamento degli enti pubblici e le finalità dello stesso.
I giudici hanno raccomandato, per il futuro, nel caso di ricorso alle anticipazioni di tesoreria, l’esigenza di assicurare la chiusura dell’anticipazione ottenuta entro l’esercizio e di limitarne comunque l’utilizzo.