È necessario che gli organi di revisione provvedano a registrarsi al sistema BDAP – Bilanci Armonizzati (https://openbdap.mef.gov.it/), per accedere in visualizzazione a tutti i documenti contabili dell’ente di competenza in esso presenti, operazione propedeutica allo svolgimento delle funzioni di verifica della correttezza e della tempestività dei flussi informativi in BDAP, nel rispetto dei termini previsti dall’art. 9, co. 1-quinquies, del d.l. n. 113/2016 e per consentire l’elaborazione dei flussi informativi necessari al consolidamento dei conti pubblici, per la quale è essenziale assicurare la piena corrispondenza dei dati inviati alla BDAP con i documenti contabili approvati e gestiti dagli Organi di governo e consiliari o elaborati dai software gestionali dei singoli enti: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Veneto, nella delib. n. 41/2025/PRSE, depositata il 28 febbraio 2025, richiamando la delib. n. 8/SEZAUT/2023/INPR di approvazione delle “Linee guida per la relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul rendiconto 2022, per l’attuazione dell’art. 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266”).
La necessità di iscrizione al suddetto portale in capo all’Organo di revisione appare, quindi, strumentale all’espletamento del dovere di vigilanza e dell’attestazione sull’esito del controllo effettuato.
Si ricorda, sul punto, che ai sensi dell’art. 240 del TUEL, “I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con diligenza del mandatario […]”.