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L’accordo-quadro non determina obbligazioni immediate fra operatore e stazione appaltante

Con la stipula dell’accordo quadro, l’operatore economico acquisisce il diritto ad essere colui il quale stipulerà gli appalti specifici con la stazione appaltante, nel caso in cui quest’ultima decidesse di affidare le prestazioni.

Come evidenziato dal TAR Campania, Salerno, sez. II, nella sent. 27 febbraio 2025, n. 390, l’accordo de quo ha, infatti, natura di contratto normativo il cui scopo non è di fare sorgere obbligazioni immediate tra aggiudicatario e stazione appaltante aventi ad oggetto l’esecuzione di prestazioni prestabilite, ma soltanto di determinare fra le parti le condizioni secondo le quali l’aggiudicatario dovrà svolgere eventuali prestazioni future nel momento in cui l’amministrazione dovesse averne l’esigenza.

Contiene, pertanto, in sé un’ineliminabile componente di indeterminatezza, atteso che l’operatore non ha la certezza di fornire integralmente il servizio nei confronti delle amministrazioni contraenti per il solo fatto dell’aggiudicazione della gara né di dovere rendere tutte le fattispecie di servizio contemplate dall’accordo quadro medesimo.

In altri termini, il contraente che si aggiudica la gara non acquisisce un diritto a rendere il servizio all’amministrazione nei termini prestabiliti dall’accordo quadro, bensì ad essere l’operatore che stipulerà i singoli contratti specifici, di volta in volta conclusi secondo le esigenze delle singole amministrazioni.

In tal senso depone la consolidata giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. III, 25 ottobre 2022, n. 9117; Tar Campania, Napoli, Sez. I, 10 maggio 2021, n. 3106; Tar Emilia Romagna, Sez. II, 1° ottobre 2021, n. 2021).