Come evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di Sardegna, nella delib. n. 34/2025/PRSE, depositato il 24 febbraio 2025, l’equilibrio di cassa è riconosciuto come condizione necessaria per la salute finanziaria degli enti locali dall’art. 162, comma 6 primo periodo, del TUEL (d.lgs. n. 267/2000), secondo cui: “Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo”.
Inoltre, l’art. 183, comma 8, pur senza un “bilancio di cassa”, impone che, al momento dell’assunzione di un impegno di spesa, sia accertata la compatibilità dei conseguenti pagamenti con gli stanziamenti di bilancio, a pena di responsabilità amministrativo-contabile e disciplinare.
La cassa è composta da fondi liberi e fondi vincolati, questi ultimi possono essere utilizzati per coprire spese correnti con modalità e limiti previsti dall’art. 195 del Tuel, che ammette deroghe temporanee al vincolo di destinazione: da ciò deriva, quindi, la stringente necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme in discorso siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria.
A tal fine, l’art. 180, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 prescrive, alla lett. d), che l’ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, “gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti”.
Allo stesso modo, il successivo art. 185, comma 2 impone, alla lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino “il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti”.
Alla luce di tali considerazioni, è fondamentale, quindi, che l’Ente distingua le risorse a generico finanziamento delle spese del bilancio da quelle che finanziano specifici interventi, in quanto oltre ad essere un obbligo posto dal legislatore, è anche un principio di buona gestione dei flussi di cassa.
Di conseguenza, l’uso dei fondi a destinazione vincolata, pur se utilizzati temporaneamente in conformità all’art. 195 del TUEL, devono essere prontamente ricostituiti con le prime entrate libere che affluiscono nella cassa (comma 3): dette entrate vengono, infatti, reperite dall’Ente per finalità specifiche e, pertanto, il loro ritardato impiego o la distrazione dagli scopi a cui sono stati destinate non solo compromette la realizzazione di tali finalità, ma potrebbe determinare un improprio finanziamento di spese altrimenti non finanziabili.