L’accesso civico generalizzato può essere utilizzato per ottenere documenti da produrre in giudizio
L’accesso civico generalizzato, ispirato al Freedom of Information Act statunitense, costituisce un diritto fondamentale della persona (artt. 1 e 2 Cost.) prodromico al soddisfacimento degli altri diritti fondamentali, ai quali l’informazione si ricollega e garantisce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti posseduti dalle pubbliche amministrazioni salvo il pericolo di compromettere altri interessi pubblici o privati rilevanti, tipizzati dal legislatore (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013).
Lo scopo dell’istituto è previsto dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 ed è identificato nel favore per forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e al fine di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. La conoscenza dei documenti, dei dati e delle informazioni detenuti dalle amministrazioni dovrebbe favorire la trasparenza e un maggior controllo da parte della collettività sull’operato delle pubbliche amministrazioni e, comunque, agevolare la partecipazione della collettività all’amministrazione della cosa pubblica.
Come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. n. 10/2020), la ratio dell’istituto non deve tradursi in un controllo della motivazione all’accesso civico generalizzato da parte dell’Amministrazione. Infatti, ai fini dell’accesso civico generalizzato, diversamente da quanto previsto dagli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, non occorre verificare la legittimazione dell’accedente, né è necessario che la richiesta sia motivata. Per effetto dell’introduzione di questo tipo di accesso chiunque può richiedere dati o informazioni detenuti dalle Amministrazioni senza alcun obbligo di esternare l’interesse per il quale la richiesta è formulata. Ne discende che la stessa Amministrazione richiesta non è titolata a sindacare la legittimazione del richiedente né la motivazione, eventualmente nota, che lo possa spingere alla conoscenza di determinati dati ed informazioni.
La sentenza adottata dall’Adunanza Plenaria ha superato un orientamento giurisprudenziale che subordinava l’accesso civico generalizzato alla verifica della strumentalità a un interesse generale, negando l’accoglimento delle istanze dirette a soddisfare interessi di carattere individuale (in questo senso ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 1120/2020), aderendo all’orientamento giurisprudenziale che sottolinea come anche istanze sorrette da interessi particolari possano favorire un controllo diffuso, in quanto veicolo di conoscenza delle decisioni pubbliche (ex multis Tar Campania, Napoli, n. 604/2020, che ha ritenuto “non legittima, alla luce del dettato normativo in tema di accesso generalizzato, la decisione dell’amministrazione in quanto genericamente riferita ad “istanza egoistica”, circostanza questa che non può rappresentare di per sé un limite in quanto non solo non prevista dal legislatore come tale (e dunque inidonea a limitare la conoscenza “diffusa”), ma anche perché ben può l’accesso civico generalizzato appoggiarsi su finalità di controllo diffuso sul perseguimento delle finalità istituzionali [..]”).
Infatti, secondo quanto espressamente statuito dal comma 3 dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, l’esercizio del diritto di accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, talché l’istanza di accesso civico deve identificare i dati, le informazioni o i documenti che ne sono oggetto ma non richiede motivazione né un qualche riferimento ad un interesse specifico della parte istante, dall’esame del quale si deve prescindere.
Può, pertanto, affermarsi come gli unici limiti che possano legittimamente fondare un divieto di ostensione da parte dell’Amministrazione sono quelli tipizzati dal legislatore all’art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013, allorché, nel contemperamento di interessi rimesso all’Amministrazione, possa risultare prevalente la necessità di evitare un pregiudizio agli interessi pubblici o privati previsti dalla norma, ovvero sussista il limite, discendente dal generale divieto di abuso del diritto, di un utilizzo dell’istituto in maniera pretestuosa, come nel caso di richieste massive di dati o documenti che creerebbero all’Amministrazione uno sproporzionato intralcio all’attività (in questi termini sempre A.P. n. 10/2020).
In applicazione dei suesposti principi, il TAR Piemonte, sez. II, nella sent. 13 febbraio 2025, n. 350, ha ritenuto fondata ed accoglibile l’istanza di accesso civico avente ad oggetto le delibere di Giunta Comunale relative all’approvazione di schemi di contratti pluriennali ad alcuni istituti bancari e alla ristrutturazione di mutui in essere da parte dell’ente, nonché dei relativi contratti, avanzata per finalità difensive all’interno di un contenzioso.