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Imputazione dei pagamenti non regolarizzati effettuati dal tesoriere per azioni esecutive

Come ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 22/2025/PRSP, depositata il 20 febbraio 2025, il principio contabile di cui all’allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, punto 6.3, dispone che, nel rispetto del principio della competenza finanziaria, anche i pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive non regolarizzati devono essere imputati all’esercizio in cui sono stati eseguiti.

A tal fine, nel corso dell’esercizio in cui i pagamenti sono stati effettuati, l’ente provvede tempestivamente alle eventuali variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione del pagamento effettuato dal tesoriere, in particolare in occasione delle verifiche relative al controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio e della variazione generale di assestamento.

Nel caso in cui non sia stato seguito tale principio, e alla fine di ciascun esercizio, risultino pagamenti effettuati dal tesoriere nel corso dell’anno per azioni esecutive, non regolarizzati, in quanto nel bilancio non sono previsti i relativi stanziamenti e impegni, è necessario, nell’ambito delle operazioni di elaborazione del rendiconto, registrare l’impegno ed emettere il relativo mandato a regolarizzazione del sospeso, anche in assenza del relativo stanziamento. In tal modo, nel conto del bilancio, si rende evidente che la spesa è stata effettuata senza la necessaria autorizzazione.

Contestualmente all’approvazione del rendiconto, si chiede al Consiglio il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio segnalando l’effetto che esso produce sul risultato di amministrazione dell’esercizio e le motivazioni che non hanno consentito la necessaria variazione di bilancio.

Al fine di consentire la procedura contabile descritta, è necessario che, nel sistema informativo contabile dell’ente, sia introdotta un’apposita procedura contabile che consente la registrazione dell’impegno e del pagamento per azioni esecutive, ai fini del riconoscimento dei debiti fuori bilancio già pagati, da effettuarsi in assenza di stanziamento.

I giudici contabili, nell’occasione, hanno stigmatizzato il comportamento dell’ente locale che non aveva proceduto tempestivamente – vale a dire nell’anno in cui è stato effettuato il pagamento – alla regolarizzazione dei provvisori di che trattasi.