Inammissibile l’ottemperanza notificata e depositata dopo la delibera di ricorso al piano di riequilibrio

È inammissibile il ricorso per l’ottemperanza al pagamento di un credito notificato e depositato dopo che il Comune ha deliberato il ricorso al piano di riequilibrio: è quanto evidenziato dal TAR Lazio, Latina, sez. II, nella sent. 20 febbraio 2025, n. 125 (in termini, cfr. TAR Veneto, sez. I, sent. 5 luglio 2023, n. 986).

Ed infatti, l’art. 243-bis, comma 4, del TUEL (D.lgs. n. 267/2000) dispone che “Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’Ente sono sospese della data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di applicazione o di diniego del piano di riequilibrio pluriennale di cui all’art.243 quater, commi 1 e 3”.

I giudici laziali hanno richiamato la delib. n. 5/SEZAUT/2018/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, secondo cui “l’avvio della procedura di risanamento pluriennale, ancor prima della approvazione del piano, comporta la sospensione delle azioni esecutive, determinando una compressione dei diritti dei terzi creditori, per cui la cadenza delle fasi procedurali in ristretti ambiti temporali è destinata a non comprimere oltremodo tali situazioni meritevoli di tutela”.

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