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Appalti: i servizi analoghi non coincidono con i servizi identici

Come ricordato dal TAR Lombardia, Milano, sez. I, nella sent. 17 febbraio 2025, n. 524, qualora il bando preveda come requisito di fatturato specifico lo svolgimento pregresso di servizi analoghi, tale nozione non è assimilata a quella di servizi identici, ma piuttosto, di servizi afferenti al medesimo settore imprenditoriale o professionale, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere il servizio di gara (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. VII, sent. 3 novembre 2022, n. 9596; sez. V, sent. 5 gennaio 2024, n. 186).

La ratio sottesa a questa condizione si rinviene nel contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche: l’intenzione è quella di soddisfare sia un requisito di natura finanziaria che di natura tecnica, individuando un operatore economico che possegga precedenti esperienze nel medesimo ambito (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 3 novembre 2021, n. 7341; sent. 18 dicembre 2017, n. 5944).

Applicando le suesposte linee ermeneutiche, i giudici milanesi, dinanzi ad una gara avente ad oggetto il “servizio di revisione, riparazione e fornitura di radiatori acqua azionamento” per convogli ferroviari, hanno ritenuto analogo il servizio di manutenzione svolto nel settore aeronautico, che prevedeva anche la manutenzione di scambiatori di calore, considerati anche l’universalità delle normative tecniche che regolano queste attività e la peculiare perizia tecnica richiesta nel settore aeronautico (con standard di qualità e sicurezza pari, nonché per certi profili superiori, a quelli richiesti per il settore ferroviario).