Delibera di dissesto con piano di riequilibrio in corso: le indicazioni della giurisprudenza contabile
In ordine alle conseguenze giuridiche della dichiarazione di dissesto da parte del Consiglio comunale nell’ambito del procedimento di verifica dell’attuazione del Piano pendente presso la Sezione di controllo di questa Corte, ai sensi dell’art. 243 quater del TUEL, la giurisprudenza contabile si è espressa in termini non sempre unitari:
- con deliberazione n. 204/2022/PRSP, la sez. reg. di controllo per la Lombardia si è limitata a prendere atto della deliberazione con la quale il Comune ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell’art. 246 del TUEL, conseguente all’accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 244, considerato che “la (auto) dichiarazione di dissesto da parte del Comune di (…), non revocabile ai sensi dell’art. 246, c.1, Tuel, comporta il venir meno della procedura di riequilibrio finanziario e dei relativi controlli periodici della Corte dei conti ai sensi dell’art. 243-quater, c.6, Tuel”, richiedendo una presa d’atto da parte del Consiglio comunale (da assumere entro trenta giorni);
- con deliberazione n. 60/2021/PRSP, la sez. reg. di controllo per il Lazio, seppure incidentalmente, ha affermato il principio in base al quale, nella fase di pendenza del Piano (nella fattispecie si trattava di una verifica semestrale) l’ente locale “(b) non può procedere ad autonoma dichiarazione di dissesto 246 TUEL. Una siffatta dichiarazione dovrà essere quindi motivatamente assunta, in relazione alla constatazione tecnica di una delle situazioni di cui all’art. 243-quater comma 7 TUEL (e non più solo ex art. 244 TUEL). Diversamente, infatti, sarebbe possibile un uso strumentale della dichiarazione di dissesto, con il disimpegno di obblighi di risanamento assunti con la cittadinanza e il sistema della finanza pubblica allargata, incompatibile con il principio della accountability”.
La sez. di controllo per la Regione Siciliana, nella delib. n. 33/2025/PRSP, depositata il 18 febbraio 2025, ha ritenuto preferibile la soluzione adottata dalla Sezione Lombardia, anche per le seguenti ulteriori considerazioni:
- il legislatore dichiara espressamente non revocabile la deliberazione dello stato di dissesto da parte dell’ente (art. 246, comma 1, del TUEL), mentre non si esprime nel comma che si riferisce all’a fase di verifica del PRFP (art. 243-quater del TUEL);
- la giurisprudenza contabile è pacifica nel ritenere che il Piano non può rappresentare un “escamotage” per differire gli effetti del dissesto, che deve essere dichiarato quando non sussistono più le condizioni per il risanamento attraverso un piano di riequilibrio: “Di fronte all’impossibilità di risanare strutturalmente l’ente in disavanzo, la procedura del predissesto non può essere procrastinata in modo irragionevole, dovendosi necessariamente porre una cesura con il passato così da consentire ai nuovi amministratori di svolgere il loro mandato senza gravose “eredità”. Diverse soluzioni possono essere adottate per assicurare tale discontinuità, e siffatte scelte spettano, ovviamente, al legislatore” (Corte Cost., sent. n. 18/2019).
Sul punto anche la giurisprudenza amministrativa ha affermato il principio in base al quale “L’approvazione di tale delibera non doveva essere necessariamente preceduta dalla revoca del “predissesto” non trattandosi di una scelta discrezionale per l’ente, rappresentando piuttosto una determinazione vincolata ed ineludibile, una volta acclarato lo stato di decozione finanziaria dell’ente (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 143/2012; T.A.R. Campania, Sez. I, n. 1800/2017). In tal caso il Comune non ha facoltà di scelta né sull’an, né sul quando, né sul quomodo circa il dissesto, sicché non abbisogna d’altra puntuale motivazione che l’esatta evidenziazione dei presupposti medesimi” (TAR Campania, Napoli, sez. I, sent. 16 giugno 2020, n. 2445).
Non appare percorribile la tesi della carenza di potere amministrativo per l’ente in ordine alla dichiarazione di dissesto successivamente all’approvazione del Piano, in quanto tale perdita di potere non è sancita espressamente da alcuna norma, in quanto l’art. 246 del Tuel non pone alcun limite temporale o di fasi.
Dall’altra parte, l’accertamento della sussistenza dei presupposti del dissesto rappresenta un potere/dovere per il Comune, considerando, altresì, che la dichiarazione di dissesto spetta sempre all’Ente anche nei casi di dissesto guidato di cui al comma 7 dell’art. 243-quater del TUEL, fattispecie in cui la Sezione accerta solo i presupposti del dissesto “ex lege”.
In conclusione, in un’ottica sostanzialistica, i giudici siciliani hanno affermato che la dichiarazione consiliare del dissesto produca l’interruzione del procedimento di controllo sullo stato di attuazione del piano d riequilibrio, dovendo la sezione regionale limitarsi all’adozione di una deliberazione di “presa d’atto”; gli effetti del dissesto saranno riferibili alla deliberazione consiliare.