I ricalcoli di residui attivi effettuati a distanza di anni sono sintomo di una contabilizzazione imprecisa dei servizi svolti, laddove sarebbe necessaria, invece, una quantificazione precisa dei rapporti di dare-avere nei primi mesi dell’anno successivo a quello in cui i servizi furono espletati: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Piemonte, nella delib. n. 17/2025, depositata il 14 febbraio 2025.
Nel caso specifico, secondo i giudici contabili, il ricalcolo effettuato a distanza di quattro anni induceva dubbi sulla corretta gestione di tali convenzioni tra enti, tanto più visto gli stessi risultavano ancora, come affermato dal Comune in riscontro alle richieste di chiarimento avanzate dalla Corte, “oggetto di confronto tra gli organi politici”.
Dal punto di vista strettamente contabile, tale fenomeno, poi, genera dubbi sull’attendibilità dei residui attivi in discorso, conservati tra i crediti ma non svalutati in alcuna misura, con effetti di inattendibile rappresentazione del risultato sostanziale di amministrazione.
Pertanto, i giudici hanno richiamato il dovere alla leale collaborazione finanziaria che grava sulle amministrazioni pubbliche e che postula, all’esito di servizi effettivamente ed utilmente forniti, un tempestivo calcolo dei contributi pecuniari dovuti ed un sollecito versamento degli stessi; in secondo luogo, hanno invitato l’amministrazione, in presenza di crediti accertati verso altre amministrazioni comunali per servizi prestati in convenzione e per operazioni di condivisione del personale in servizio, a verificare accuratamente la debenza delle relative poste, tanto in entrata quanto in uscita, ed a evidenziare tra le passività potenziali le somme eventualmente oggetto di contestazione da parte delle amministrazioni asseritamente debitrici, almeno fino a definitivo chiarimento dei rispettivi rapporti di dare-avere.