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Pagamento di un DFB da sentenza esecutiva: serve comunque il riconoscimento consiliare

Il pagamento di un debito fuori bilancio rinveniente da una sentenza esecutiva deve sempre essere preceduto dall’approvazione da parte del Consiglio dell’ente della relativa deliberazione di riconoscimento ex art. 194 del TUEL: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Toscana, nella delib. n. 16/2025/PAR, depositata il 7 febbraio 2025, confermando un orientamento già espresso in passato dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 27/2019/QMIG.

Difatti, se da una parte in caso di pronuncia giurisdizionale viene meno qualsiasi discrezionalità in capo all’organo competente sulla legittimità del debito (essendo stabilito da un giudice an e quantum), permane, però la necessità di ricondurre al sistema di bilancio una spesa maturata fuori dalle ordinarie procedure contabili essendo l’obbligazione giuridicamente perfezionata tra le parti ma senza l’intervento dell’ente locale.

Ciò anche quando le risorse sono già presenti in bilancio e, pertanto, il debito trova già copertura e conseguente salvaguardia degli equilibri di bilancio (ed in ogni caso resta ferma la verifica circa la reale sussistenza e consistenza delle somme accantonate nel bilancio dell’ente).

Inoltre, la procedura di cui all’art. 194 cit. consente di accertare le cause che hanno generato l’obbligo e le eventuali responsabilità. A ciò si aggiunga l’obbligo previsto dall’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debiti fuori bilancio posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, (dunque, enti locali compresi) agli organi di controllo e alla competente procura della Corte dei conti.