Chiarimenti sui contenuti dell’offerta: non irragionevole un termine di sei giorni per il riscontro

Come è noto, l’art. 101, comma 3, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) dispone che “La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica”.

La comprova di conformità tecnica dell’offerta, infatti, non è altro che un subprocedimento con il quale la stazione appaltante acquisisce chiarimenti, anche documentati (a scelta e discrezione della P.A.), sul contenuto dei prodotti e dei servizi offerti, non potendosi certo ritenere che, in forza della prefata disposizione, sia precluso alla stazione appaltante di pretendere che la conformità sia comprovata documentalmente, oltre che (come detto) anticipata ad una fase interna alla fase di spedizione delle offerte (“può sempre richiedere”, recita il comma 3).

L’unico limite, che opera quale presidio rispetto al principio di par condicio, è l’intangibilità dell’offerta, non in discussione peraltro in questa sede (la documentazione acquisita ai sensi del par.14.7 del capitolato d’oneri non altera il contenuto delle prestazioni, ma costituisce strumento atto alla verifica di conformità tecnica).

Alla luce del chiaro dettato normativo, come evidenziato dal TAR Lazio, Roma, sez. II, nella sent. 13 febbraio 2025, n. 3295, la concessione di un termine di sei giorni per riscontro non è irragionevole, visto che rispetta il range prefissato dall’art. 101, comma 3, del Codice (da 5 a 10 giorni) e che trattavasi di documenti già nella disponibilità dell’operatore economico, che il medesimo avrebbe dovuto depositare fin dalla presentazione delle offerte. In conformità a principi di autoresponsabilità e ragionevolezza, l’operatore ha, quindi, l’onere di attivarsi per rispondere tempestivamente alla richiesta.

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