L’importanza della capacità del Comune di realizzare le entrate accertate

La capacità del Comune di realizzare le entrate accertate costituisce il presupposto ineludibile per l’impostazione delle politiche pubbliche e che intorno alle risorse finanziarie, alla loro effettiva realizzazione e alla loro corretta utilizzazione, ruota il nuovo sistema di armonizzazione dei bilanci e delle regole di sana gestione: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 17/2025/PRSP, depositata il 7 febbraio 2025.

Lo sviluppo dell’autonomia finanziaria e dell’autonomia impositiva, che contraddistingue la finanza comunale unitamente al conseguente ridimensionamento della finanza derivata, rendono centrale il ruolo della riscossione delle entrate quale mezzo atto ad assicurare i servizi da rendere alla comunità amministrata; da ciò discende che tanto più efficace sarà la capacità dell’Ente di riscuotere le proprie entrate, tanto più alta sarà la disponibilità di risorse liquide per rendere maggiori e/o migliori servizi alla cittadinanza.

La Corte ha raccomandato, altresì, sempre al fine di assicurare l’effettivo recupero di quanto dovuto, di non attendere il momento immediatamente precedente al decorso della prescrizione o al verificarsi della decadenza per l’esercizio delle azioni finalizzate al recupero dei crediti tributari, ponendo in essere con tempestività le necessarie misure sollecitatorie.

Come ribadito dalla giurisprudenza contabile, ancora, “… l’inefficienza dell’attività di riscossione, imponendo il cospicuo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e, nei casi di specifica destinazione (come per le sanzioni al codice stradale), anche il vincolo della cassa (cfr. 17/SEZAUT/2023/QMIG), determina il blocco di una parte significativa di risorse. Con la duplice conseguenza negativa per l’Ente (e per la comunità amministrata, destinata a subirne le conseguenze) del mancato introito delle entrate e della sottrazione delle risorse in dotazione al perseguimento delle finalità istituzionali mediante l’accantonamento al fondo e, vieppiù, l’apposizione del vincolo di cassa” (sez. reg. di contr. Lombardia, delib. n. 316/2023/PRSE).

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