Errata pubblicazione dei dati su Amministrazione Trasparente: il warning della Corte dei conti

Non è ammissibile la pubblicazione di dati fuorvianti su Amministrazione Trasparente: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 17/2025/PRSP, depositata il 7 febbraio 2025, stigmatizzando la pubblicazione del dato dei pagamenti relativo ad un trimestre che, erroneamente, riportava la dicitura del riferimento all’intero anno.

I giudici hanno precisato che, ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 (c.d. “Decreto trasparenza”), alcuna valenza può attribuirsi all’indicazione dei dati di pagamento non pubblicati nelle delibere di costituzione del fondo garanzia per debiti commerciali, atteso che ai sensi dell’art. 2, comma 2, del menzionato testo normativo: “Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all’allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni …”.

L’obbligo di pubblicazione posto a carico delle amministrazioni è strumentale ad assicurare a tutti i cittadini la più ampia partecipazione al dibattito pubblico e il controllo diffuso dell’agere amministrativo ai fini dell’attuazione dei principi costituzionali di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche.

La pubblicazione di documenti e di dati della PA ha la funzione di consentire a chiunque di accedere a una serie di informazioni indispensabili per conoscere in concreto l’operato degli organi pubblici in un’ottica di amministrazione trasparente al servizio del cittadino, sicché la trasparenza assume anche la finalità di contrasto alla cattiva amministrazione e alla corruzione (Cons. Stato Sez. III, 06/03/2019, n. 1546, Cons. Stato Sez. VI, 25/06/2018, n. 3907, Cons. Stato Sez. VI Sent., 20/11/2013, n. 5515).

Pertanto, la mancata divulgazione delle informazioni che l’Ente ha l’obbligo di pubblicare viola il principio di open government cui è orientato il d.lgs. n. 33/2013, minando il rapporto tra privato-cittadino e amministrazione, perché non consente al primo la formazione di un autonomo bagaglio conoscitivo necessario per la valutazione critica dell’azione amministrativa.

L’ostensione dei dati relativi all’ammontare dei debiti, alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento ed ai beneficiari, nonché alla capacità di smaltimento degli impegni assunti dall’ente è un presupposto che il legislatore considera significativo ai fini della valutazione dell’efficienza della struttura amministrativa nella fase di gestione della spesa; sicché, la tempestività dei pagamenti è indice di sana gestione e, secondo la visione eurounitaria (direttiva 2011/7/UE), garantisce il corretto funzionamento del mercato interno.

In tale contesto la pubblicità è il veicolo dei dati statistici e informatici degli enti territoriali con funzione di garanzia dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa e di prevenzione delle condotte corruttive e di gestione non equilibrata.

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