Come è noto, la valutazione sulla competenza professionale dei singoli componenti è volta ad apprezzare che la commissione nominata per l’espletamento della procedura sia nel suo complesso munita di adeguate e specifiche competenze, idonee alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche. La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che “la competenza della Commissione va valutata nel suo complesso e non riguardo ai singoli componenti considerati” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 30 luglio 2020, n. 4855).
In relazione all’art. 77 del previgente Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016), era stato affermato che tale disposizione non impone una perfetta e rigida corrispondenza tra competenze dei membri della commissione, anche cumulativamente considerate, e i diversi ambiti materiali che concorrono all’integrazione del complessivo oggetto del contratto (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 23 febbraio 2023, n. 1898). Inoltre, la competenza ed esperienza richieste ai commissari deve essere riferita ad aree tematiche omogenee e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell’appalto (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 11 settembre 2019, n. 6135).
Pertanto, l’esperienza “nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto” (art. 93 del nuovo Codice dei contratti pubblici – d.lgs. n. 36/2023) deve essere intesa in modo coerente con la poliedricità delle competenze spesso richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, non solo tenendo conto, secondo un approccio formale e atomistico, delle professionalità tecnico settoriali implicate dagli specifici criteri di valutazione, la cui applicazione sia prevista dalla lex specialis, ma considerando, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, anche le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell’amministrazione, alle quali quei criteri siano funzionalmente preordinati, sia i concreti aspetti gestionali e organizzativi sui quali gli stessi siano destinati ad incidere.
Alla luce dei riportati principi, il TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, nella sent. 7 febbraio 2025, n. 259, in una gara riguardane sia la gestione tecnica degli apparati informatici e multimediali utilizzati per la somministrazione della didattica agli studenti sia la gestione amministrativa delle prenotazioni e del calendario didattico di un ateneo, è stata ritenuta competente la commissione così composta:
- il presidente era docente e con esperienza in vari ruoli nella struttura organizzativa dell’ateneo;
- uno dei membri era il responsabile dell’Area Servizi Informatici dell’ateneo, con pluridecennale esperienza nel settore informatico;
- un altro era docente universitario di diritto tributario, avvocato cassazionista, dottore commercialista e revisore legale, nonché autore di numerose pubblicazioni, alcune delle quali legate alla tematica degli appalti pubblici.
A fronte di un servizio che riguardava sia la gestione tecnica degli apparati informatici e multimediali utilizzati per la somministrazione della didattica agli studenti sia la gestione amministrativa delle prenotazioni e del calendario didattico, un componente della commissione era esperto nel settore dei servizi informatici, mentre gli altri nella loro qualità di docenti e per la loro complessiva esperienza professionale presentavano indubbie competenze nella gestione della didattica e nella materia degli appalti pubblici, nonché, più in generale, competenze amministrative e gestionali. In conclusione, secondo i giudici, i profili professionali dei commissari designati non risultano nell’insieme inappropriati, diversificandosi fra loro in funzione del carattere composito delle valutazioni da eseguire.