Appalti: le tre regole alla base del principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica

Come è noto, il principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica si declina in una triplice regola, per cui:

  1. a) la componente tecnica dell’offerta e la componente economica della stessa devono essere necessariamente inserite in buste separate e idoneamente sigillate, proprio al fine di evitare la ridetta commistione;
  2. b) è precluso ai concorrenti l’inserimento di elementi economico-quantitativi all’interno della documentazione che compone l’offerta tecnica (qualitativa);
  3. c) l’apertura della busta contenente l’offerta economica deve necessariamente seguire la valutazione dell’offerta tecnica.

Tale divieto non può però essere interpretato in maniera indiscriminata eliminando ogni possibilità di obiettiva interferenza tra l’aspetto tecnico e quello economico dell’appalto posto a gara. Secondo la giurisprudenza, “possono essere inseriti nell’offerta tecnica voci a connotazione (anche) economica o elementi tecnici declinabili in termini economici se rappresentativi di soluzioni realizzative dell’opera o del servizio oggetto di gara (cfr. Cons. Stato, III, 9 gennaio 2020, n. 167): è, perciò, ammessa l’indicazione nell’offerta tecnica di alcuni elementi economici, resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché tali elementi economici non consentano di ricostruire la complessiva offerta economica o purché non venga anticipatamente reso noto il «prezzo» dell’appalto” (Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 8011/2022; sent. n. 273/2020; sent. n. 3609/2018).

Applicando tali linee ermeneutiche, il Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 6 febbraio 2025, n. 919, ha escluso che l’indicazione di un costo al metro quadro di installazione di un elemento di una rotatoria stradale possa configurare una violazione del principio di separazione, attesi la parzialità del dato e la sua dichiarata natura esemplificativa, visto che non era stata indicata l’estensione della rotatoria.

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