È illegittima la lettera di invito nella parte in cui prevede di attribuire un massimo di 10 punti al concorrente che presente “ulteriori proposte migliorative”, stabilendo che la commissione di gara attribuisce il punteggio “a seguito di libera valutazione”, senza predeterminare in alcun modo in cosa consistono tali “ulteriori proposte migliorative” ne aggancia ad alcun parametro il giudizio della commissione: è quanto affermato dal TAR Lombardia, Milano, sez. I, nella sent. 30 gennaio 2025, n. 322.
Secondo i giudici, in questo modo il concorrente è lasciato libero di formulare le proposte che ritiene, qualificandole “migliorative” della propria proposta, e la commissione è a sua volta libera nel valutare tali proposte attribuendole il punteggio che ritiene. La previsione di un criterio di valutazione così predisposto non rispetta il canone della trasparenza sia sotto il profilo contenutismo della miglioria proposta sia del metro di giudizio della predetta miglioria ad opera della commissione.
In mancanza di una predeterminazione a monte dei criteri sulla cui addivenire all’attribuzione del punteggio, corrispondente al giudizio della commissione, il punteggio finale risulta essere arbitrario e non consente, quindi, il sindacato sullo stesso da parte dell’interessato e del giudice. Ciò comporta la violazione dei principi di trasparenza e di concorrenza e comporta l’illegittimità derivata anche dell’aggiudicazione.