Riaffidamento al gestore uscente: l’importanza della motivazione

Nel caso di affidamento diretto di servizi di importo inferiore a € 140.000 ex art. 50, comma 1, lett. b), del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), è illegittimo il comportamento della stazione appaltante che, a fronte del chiaro disposto dell’art. 49, comma 4, del Codice, non ha motivato in alcun modo, a supporto della scelta di invitare nuovamente il precedente affidatario del servizio, in merito alla eventuale insussistenza di alternative sul mercato e alle caratteristiche qualitative della precedente prestazione ad opera della controinteressata: è quanto affermato dal TAR Puglia, Lecce, sez. II, nella sent. 29 gennaio 2025, n. 138.

Secondo i giudici, nel caso dell’affidamento diretto, non può essere utilmente invocato il disposto del comma 5 dell’art. 49 del Codice, poiché tale disposizione derogatoria al principio di rotazione (prevista dal legislatore per il caso dell’indagine di mercato effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata) è praticabile esclusivamente “per i contratti affidati con le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e)” dello stesso Codice, ossia per le procedure negoziate senza bando, relative, rispettivamente, ad appalti di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 ed inferiore a € 1.000.000,00 (lett. c), ad appalti di lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 ed inferiore alla soglia di rilevanza europea (lett. d) e, infine, ad appalti di servizi e/o forniture di importo pari o superiore a € 140.000,00 ed inferiore alla soglia di rilevanza (lett. e) (in senso conforme, cfr. TAR Basilicata, sez. I, sent. 21 dicembre 2023, n. 738).

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