Liquidazione di una Unione di Comuni: le indicazioni del Ministero dell’Interno – DAIT
Con un parere del 31 gennaio 2025 (https://dait.interno.gov.it/pareri/101176), il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, ha fornito una serie di utili indicazioni in merito alla procedura di liquidazione di una Unione di Comuni.
In primo luogo, è stata ricordata la mancanza di una esplicita disciplina normativa statale, con la conseguente necessità di fare riferimento all’eventuale disciplina regionale, alle disposizioni recate dallo statuto dell’ente e alle indicazioni definite nel provvedimento di nomina del commissario liquidatore.
In secondo luogo, è stato evidenziato che il provvedimento di soppressione di una persona giuridica, anche se pubblica, non vale a segnare la fine della stessa, ma serve soltanto a determinare il passaggio ad una fase successiva in cui deve provvedersi alla sorte dei beni che facevano parte del suo patrimonio ed alla definizione dei rapporti giuridici pendenti. Con la nomina del liquidatore si apre per l’Unione dei Comuni la particolare fase della procedura liquidatoria, limitata ai soli aspetti liquidatori delle attività e passività della pregressa gestione ordinaria, fase che è tesa, in base al codice civile, a mantenere in vita l’Ente stesso al solo scopo di pagare i debiti e riscuotere i crediti, nella prospettiva della ripartizione finale dell’eventuale patrimonio residuo.
I liquidatori possono compiere anche nuove operazioni e possono continuare a svolgere la normale attività di gestione, purché si tratti di una gestione di tipo conservativo finalizzata non all’incremento bensì alla conservazione del valore del patrimonio.
In conseguenza di quanto sopra esposto, l’Unione dei Comuni continua ad operare, per mezzo del liquidatore, limitatamente alla riscossione dei crediti non ancora introitati ed al pagamento dei debiti dell’Unione quali risultano alla data della apertura della fase liquidatoria. Ciò sino alla redazione del bilancio finale di liquidazione, cui conseguirà il trasferimento del patrimonio residuo – ovvero degli eventuali crediti residui e debiti non pagati – ai Comuni facenti parte dell’Unione, ciascuno dei quali provvederà a contabilizzarlo nel proprio bilancio dopo l’approvazione delle operazioni di chiusura da parte del Consiglio Comunale.
Nel caso di specie, lo scioglimento dell’Unione era avvenuto a far data dal 31 dicembre 2023: conseguentemente, secondo il DAIT, atteso il tempo trascorso, l’attività ordinaria disciplinata dal TUEL (d.lgs. n. 267/2000) doveva ritenersi ormai completata con la rendicontazione dell’esercizio 2023, con la conseguenza che l’Unione non era più tenuta alla presentazione dei bilanci e relativi rendiconti e al rispetto degli adempimenti tipici della gestione amministrativo-contabile dell’ente locale per i quali necessitano le figure interne previste dallo stesso testo unico (dipendenti dell’Unione, Segretario comunale, Revisore economico-finanziario, OIV).