La scelta dell’operatore è discrezionale e motivata nel caso dell’affidamento diretto
Nelle procedure di affidamento diretto, il Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) prevede che la scelta dell’operatore “anche nel caso di previo interpello di più operatori economici” è “operata discrezionalmente dalla stazione appaltante” (art. 3, allegato I.1), fermo restando l’obbligo di motivarne le ragioni (art. 17, c. 2), con la conseguenza che tale scelta sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti: è quanto affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. III, nella sent. 4 febbraio 2025, n. 909.
L’art. 50, comma 1, lett. b), del Codice consente l’affidamento diretto dei servizi e forniture, di importo inferiore a € 140.000, “anche senza” consultazione di più operatori economici e l’art. 3, allegato I.1 del Codice prevede espressamente la facoltà per la stazione appaltante di interpellare più operatori.
Come già affermato dalla giurisprudenza in fattispecie analoghe, “la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori (procedimentalizzazione che, peraltro, corrisponde alle previsioni contenute nelle Linee Guida n. 4 per tutti gli affidamenti diretti; cfr. il par. 4.1.2 sull’avvio della procedura), non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’Amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 15 gennaio 2024, n. 503; sez. IV, sent. 23 aprile 2021 n. 3287; in termini, TAR Veneto, sez. I, sent. 13 giugno 2022, n. 981; TAR Basilicata, sez. I, sent. 11 febbraio 2022, n. 108; TAR Marche, sez. I, sent. 7 giugno 2021, n. 468).
Inoltre, la giurisprudenza ha anche puntualizzato che non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara neppure la richiesta del possesso, in capo agli operatori, di requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale che è, anzi, conforme a quanto previsto all’art. 17, comma 2, del Codice, in forza del quale, in caso di affidamento diretto, la decisione di contrarre “individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale” (TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, sent. 11 novembre 2024, sent. 19840; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, sent. 11 giugno 2024, n. 1778).