Conto giudiziale: quando è possibile affermare la regolarità della rendicontazione contabile
In linea generale, la regolarità della rendicontazione contabile, per gli aspetti formali in rilievo in questa sede, impone, da un lato, che le operazioni gestionali poste in essere nell’esercizio siano correttamente e adeguatamente attestate da idonea documentazione di supporto; dall’altro lato che gli esiti complessivi della gestione siano fedelmente rappresentati nel prospetto consuntivo, secondo i modelli allo scopo messi a disposizione dall’ordinamento.
Nel caso dell’agente riscossore, ciò si traduce nella tenuta di un bollettario ufficiale, cronologicamente numerato e completo, nel quale siano riportate tutte le operazioni di incasso, così da dare trasparente prova del carico della gestione. A ciò deve aggiungersi, per i riversamenti, l’allegazione delle quietanze o delle disposizioni di bonifico effettuate per trasferire le somme incassate, all’amministrazione titolare delle stesse.
In assenza di documentazione idonea ad attestare e tracciare i fatti gestionali non appare possibile procedere al riscontro giudiziale di quanto rendicontato, con conseguenti riflessi sulla regolarità del conto giudiziale.
Applicando tali principi ermeneutici, la Corte dei conti, sez. giurisd. Lazio, nella sent. n. 65/2025, depositata il 4 febbraio 2025, ha ritenuto irregolare il conto dell’agente riscossore degli incassi dagli spuntisti di mercato nel quale:
- le ricevute di incasso non si presentavano in ordine cronologico, risultando in alcuni casi mancanti e comunque non predisposte su un bollettario ufficiale dell’Ente;
- non erano disponibili le quietanze di tutti i riversamenti degli incassi all’Ente.