L’uso dell’anticipazione di tesoreria deve essere eccezionale e legato a momentanei deficit di liquidità

L’anticipazione di tesoreria, in generale, costituisce una forma di finanziamento a breve termine, prevista dall’articolo 222 del TUEL, cui gli enti dovrebbero ricorrere solo per far fronte a momentanei problemi di liquidità: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. di controllo per il Trentino Alto Adige, nella delib. n. 10/2025/PRSE, pubblicata il 29 gennaio 2025.

Di norma, infatti, l’utilizzo di tale strumento finanziario ha carattere eccezionale e avviene nei casi in cui la gestione del bilancio abbia generato, principalmente in conseguenza della mancata sincronizzazione tra flusso delle entrate e decorrenza dei pagamenti, temporanee carenze di cassa in rapporto ai pagamenti da effettuare in un dato momento.

Nel caso specifico, il Comune aveva contratto delle anticipazioni di tesoreria per periodi non brevi e per importi significativi, con ciò trasformando l’istituto da strumento di correzione degli squilibri temporali tra riscossioni e pagamenti in una forma d’indebitamento vero e proprio, alternativa al debito commerciale. L’operazione, quando si verifica per periodi prolungati, costituisce comportamento difforme dai criteri di sana e prudente gestione finanziaria e, in carenza del presupposto della temporaneità del deficit di cassa, rappresenta un sintomo di possibile violazione della “regola aurea” di destinazione dell’indebitamento unicamente alle spese d’investimento.

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