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L’importanza del verbale di passaggio di consegne nel caso di subentro del nuovo agente contabile

Nel caso del subentro di un agente contabile, è fondamentale la redazione del verbale di passaggio di consegna, finalizzato ad evidenziare i fatti gestionali delle due distinte e successive gestioni: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Veneto, nella sent. n. 38/2025, depositata il 30 gennaio 2025.

I giudici hanno ricordato che, ove detto passaggio di consegne non vi sia stato, si applica il regime della responsabilità contabile solidale dei due agenti contabili per cui alla gestione di diritto del precedente agente contabile si affianca quella del successore, determinandosi una confusione di gestione tra i due rapporti, in virtù della quale comunque entrambi rispondono degli eventuali deterioramenti o ammanchi o dispersioni dei beni di cui sia incerto il momento storico in cui il danno si sia provocato.

È, quindi, interesse degli agenti contabili evitare confusioni di gestione e provvedere a tracciare il passaggio di consegne con idonea documentazione, dalla quale deve risultare la descrizione dei beni, la verifica del loro stato di conservazione, la data di consegna e l’identificazione del consegnatario e del ricevente.

Il passaggio da una gestione all’altra, ove correttamente attuato, consente così una puntuale separazione e imputazione delle responsabilità tra i diversi agenti succedutisi nel tempo, a cui è connessa anche l’indefettibilità dell’obbligo di resa del conto giudiziale, secondo quanto previsto dall’art. 612 R.D. 827/1924, commi 1 e 2 (“Gli agenti contabili rispondono della loro gestione personale, e sono tenuti a rendere il conto giudiziale soltanto per quel periodo dell’anno in cui sono stati in carica. Ove in un anno più titolari si siano succeduti in un ufficio, ciascuno di essi rende separatamente il conto per il periodo della propria gestione.”).