Mantenimento nel rendiconto di residui attivi insussistenti/inesigibili: il warning della Corte dei conti
Il mantenimento nel rendiconto di residui attivi insussistenti o anche inesigibili è contrario ai fondamentali principi di certezza, veridicità e attendibilità del bilancio: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Veneto, nella delib. n. 20/2025/PRSE, depositata il 28 gennaio 2025.
Pertanto, è necessario che nell’ambito dell’operazione di riaccertamento ordinario dei residui, che il legislatore ha previsto con cadenza annuale, venga svolta una puntuale verifica della sussistenza dei presupposti per il mantenimento dei residui attraverso un’azione propulsiva e di coordinamento da parte del responsabile del servizio finanziario che deve coinvolgere tutti i dirigenti/responsabili di servizio, i quali sono tenuti ad attestare chiaramente le ragioni del mantenimento in bilancio delle poste e, quindi, a motivarne espressamente il mancato stralcio (Corte dei conti, sez. reg. di contr. Piemonte, delib. n. 80/2021/PRSP; sez. reg. di contr. Lazio, delib. n. 28/2022/PRSP).
Sebbene, quindi, la cancellazione dei residui attivi al ricorrerne dei presupposti sia un’operazione necessaria, occorre però sottolineare che la stessa sottende, soprattutto qualora ingente, la sussistenza di gravi criticità nella gestione dei residui, laddove derivi dalla prescrizione dei crediti oppure da indebito o erroneo accertamento del credito.