È legittima l’esclusione dalla procedura di gara dell’operatore economico che non dichiara l’esistenza di due recenti risoluzioni contrattuali per grave inadempimento disposte nei suoi confronti da due enti pubblici per lavori analoghi a quelli oggetto di gara: è quanto affermato dal TAR Lombardia, Brescia, sez. II, nella sent. 20 gennaio 2025, n. 34.
Secondo i giudici, è corretto ritenere sussistente un “illecito professionale grave” a carico del concorrente, sia in relazione alla fattispecie di cui alla lettera c) dell’art. 98 comma 3, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) per il fatto di essere incorsa in due precedenti risoluzioni contrattuali per grave inadempimento, sia la fattispecie di cui alla lettera b) della stessa norma, per il fatto di aver omesso di dichiarare in gara le predette risoluzioni.
La giustificazione addotta dall’operatore – sia in seno al procedimento amministrativo, sia nel giudizio – di non aver dichiarato le predette circostanze perché, alla data della domanda, erano ancora pendenti sia l’istruttoria da parte dell’ANAC ai fini dell’eventuale annotazione sia i termini per proporre le azioni risarcitorie in sede civile, non è stata ritenuta pertinente né fondata: l’operatore, infatti, era comunque tenuto a dichiarare in gara le risoluzioni intervenute stante, da un lato il preciso obbligo dichiarativo previsto a carico dei concorrenti dal citato art. 96, comma 14, del Codice Appalti, e dall’altro l’autonomia delle valutazioni spettanti alla stazione appaltante rispetto a quelle riservate all’ANAC e al giudice civile; nell’esercizio di tale autonomia valutativa, la stazione appaltante può ritenere sussistente un grave illecito professionale anche in relazione a circostanze che l’ANAC non abbia ritenuto meritevoli di annotazione nel Casellario Informatico o rispetto alle quali il giudice civile non abbia ritenuto sussistente una condotta illecita o inadempiente dell’operatore economico.