Attendibilità dei risultati di amministrazione necessita della congruità di accantonamenti e vincoli

L’attendibilità dei risultati di amministrazione effettivi è condizionata dalla congruità degli accantonamenti e dei vincoli effettuati: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Sardegna, nella delib. n. 14/2025/PRSE, depositata il 20 gennaio 2025.

Nel caso specifico, i giudici hanno stigmatizzato il mancato accantonamento nel risultato di amministrazione del fondo contenzioso, nonostante la presenza di debiti fuori bilancio da sentenze esecutive ex art. 194, comma 1, lett. a), del TUEL (d.lgs. n. 267/2000).

Trattandosi di un fondo rischi, la Corte ha ricordato come risulti essenziale procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, a cura dell’organo di revisione; al contempo, ha invitato il comune a provvedere nel primo atto utile a un’attenta ricognizione delle potenziali possibilità di soccombenza in sede legale, richiamando il formante normativo da tenere in considerazione, ossia il paragrafo 5.2., lett. h), dell’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011.

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